Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Misure per il sostegno della salute della vista)
1. Al fine di tutelare della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in favore dei membri di nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro annui, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è riconosciuto per l'anno 2020 un contributo in forma di «voucher» una tantum di importo pari a 50 euro, per l'acquisto di occhiali da vista ovvero lenti a contatto correttive.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 267.