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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 225.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
225.1.
approvato

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al fine di evitare che la sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, determini l'impossibilità da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria della rete di distribuzione dell'acqua, con il conseguente verificarsi di situazioni di rischio idraulico nelle aree ricadenti all'interno dei relativi comprensori, è consentito l'utilizzo delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 con fondi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compresi i fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
  6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che, in quanto già erogate in anticipazione, sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui alla chiusura del finanziamento dell'opera e costituiscono un debito nei confronti dell'amministrazione finanziatrice, compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
  6-quater. Le economie e gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi con oneri a carico dello Stato prima dell'anno 2010 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 6-bis possono essere utilizzati per lavori urgenti di manutenzione anche ordinaria all'interno del comprensorio interessato, con esclusione di qualsiasi intervento nelle aree aziendali. A tale fine i consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati presentano istanza motivata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, verificate la disponibilità delle risorse e la compatibilità degli interventi alle finalità del presente articolo, ne autorizza preventivamente l'utilizzo; al termine degli interventi autorizzati, i citati consorzi di bonifica e gli enti irrigui rendicontano, per l'approvazione, i costi sostenuti, che sono detratti dalla gestione da cui derivano.
  6-quinquies. L'autorizzazione all'utilizzo delle economie e degli interessi è subordinata all'avvenuto collaudo degli investimenti infrastrutturali irrigui da cui sono generati e all'assenza di autorizzazioni precedenti per opere complementari o della stessa tipologia, ove consentito dai relativi programmi di investimento, salva l'espressa rinuncia.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Consorzi di bonifica ed enti irrigui.