Dopo l'articolo 212, è aggiunto il seguente:
Art. 212-bis.
(Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su acqua nel Comune di Venezia)
1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. – 1. Al fine di incentivare la salvaguardia ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilità e l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su acqua».
2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente al Fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.