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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 208.37. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
208.37. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 208 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, eliminare le parole:, a valere sulle medesime risorse di cui al comma 3,; sostituire le parole: di euro 9 milioni nel 2020, di euro 13 milioni nel 2021, di euro 21 milioni nel 2022, di euro 17 milioni nel 2023, di euro 14 milioni nel 2024», con le seguenti: «di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21 milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel 2023, di euro 19 milioni nel 2024;

b) al comma 5, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilità a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo sviluppo della intermodalità nel trasporto delle merci nella direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T è autorizzata la spesa di euro 5 milioni nel 2020, di euro 16 milioni annui dal 2021 al 2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10 milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel 2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La Spezia);
   c) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  «5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni per l'anno 2023, a euro 30 per l'anno 2024, a euro 26 milioni per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, già trasferite al bilancio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni annui per gli anni dal 2021 al 2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».