202.5.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il calo dei traffici negli aeroporti italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle misure di contenimento adottate dallo Stato e dalle Regioni costituisce un fatto non riconducibile ai concessionari, che incide sull'equilibrio economico e finanziario delle concessioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 165, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1-ter. Ai sensi del comma 1-bis del presente articolo, i titolari di concessioni per la gestione e lo sviluppo dell'attività aeroportuale hanno diritto al riequilibrio economico e finanziario delle concessioni mediante estensione della durata delle stesse.
1-quater. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 165, comma 6, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definisce la modalità di calcolo del periodo di estensione della concessione, secondo i criteri e i parametri di cui ai commi 1-quinquies e 1-sexies, per quei concessionari che ne faranno richiesta sulla base dei bilanci per il periodo 2020 e 2021.
1-quinquies. Ai fini del calcolo dello squilibrio economico finanziario connesso all'emergenza COVID-19, ENAC dovrà tenere conto, sulla base dei bilanci dei relativi esercizi:
(i) dei minori redditi operativi conseguiti da ciascun concessionario negli esercizi 2020 e 2021 rispetto al 2019;
(ii) dei costi di investimento sostenuti negli esercizi 2020 e 2021 per l'installazione di nuove apparecchiature, per l'adeguamento di apparecchiature e infrastrutture esistenti ed ogni altro intervento realizzato ai fini della protezione sanitaria del personale e dei passeggeri, al netto di eventuali contributi a fondo perduto conseguiti a tal fine.
1-sexies. La durata del periodo di estensione della concessione è pari al rapporto tra lo squilibrio economico finanziario di cui al comma 1-quinquies e il reddito operativo dell'anno 2019. Il rapporto sarà capitalizzato fino alla data di scadenza della concessione a un tasso d'interesse e secondo modalità che definite da ENAC.
1-septies. È fatta salva la facoltà del concessionario di richiedere il riequilibrio economico e finanziario della concessione ai sensi dell'articolo 165 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la revisione della stessa secondo modalità, forme e termini diversi da quelli di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti del concessionario ai sensi del predetto articolo 165, comma 6, quinto e sesto periodo.