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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.02. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
20.02.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. Ai militari delle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, alla data del 31 marzo 2020, e fino al termine dello stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, è corrisposto un premio d'impiego nella misura forfettaria di un importo mensile pari a euro 1.000, che non concorre alla formazione del reddito. Resta fermo il trattamento economico già in godimento a carico del Ministero della difesa.
  2. Il premio d'impiego di cui al comma 1 è attribuito alle professioni infermieristiche e tecnico-sanitarie impiegate presso ospedali nel territorio nazionale, Role 1, 2, 3 e Field Hospital nei teatri operativi all'estero, salvo copertura finanziaria.