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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 112.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/06/2020  [ apri ]
112.20.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 112.
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa)

  1. In considerazione della particolare gravità dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni nelle province di cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nonché i comuni dichiarati zona rossa, sulla base di provvedimenti statali o regionali, entro il 3 maggio 2020, per almeno trenta giorni consecutivi, è istituito presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dei comuni di cui al presente comma.
  2. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposto il riparto del contributo di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono destinare le risorse di cui al comma 1 ad interventi di sostegno di carattere economico e sociale, connessi all'emergenza sanitaria COVID-19.
  3. I comuni di cui al presente articolo presentano una relazione scritta al Ministro dell'interno e alle competenti commissioni parlamentari entro il 30 giugno 2021 nella quale si indicano, tra l'altro, i soggetti beneficiari e le modalità di erogazione e utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.
  4. All'onere pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 265, commi 5 e 7, del presente decreto.