Dopo l'articolo 111, aggiungere il seguente:
Art. 111-bis.
(Sospensione della quota capitale dei mutui per le autonomie speciali)
1. All'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Le regioni a statuto ordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) al comma 5, le parole: «4,3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «92,3 milioni».