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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.25.033.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.25.033.9.
inammissibile

  Dopo il capoverso «Art. 25-bis» aggiungere il seguente:

Art. 25-ter.
(Fondo emergenziale per il sostegno delle produzioni industriali del comparto agroalimentare caratterizzati da forte stagionalità)

  1. Al fine di sostenere le imprese industriali che realizzano produzioni alimentari di trasformazione anche di materie prime agricole e/o derivanti dall'allevamento e che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità, che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa della crisi epidemiologica COVID-19 e a causa della chiusura dei canali commerciali di destinazione delle proprie produzioni e della presumibile consistente riduzione della domanda anche dopo la fase di chiusura è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per il sostegno alle produzioni industriali del comparto agroalimentare che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità» con una dotazione di 220 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per il danno subito a causa delle perdite di fatturato.
  2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze saranno definite le modalità di calcolo del beneficio, le modalità di erogazione e le procedure di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. Il beneficio di cui al comma 2 sarà riferito al valore della riduzione di fatturato al netto del valore dei costi variabili in quanto non sostenuti.
  4. Il beneficio di cui al presente articolo è concesso ai soggetti di cui al comma 1 che dimostrino di aver subito, in media, nei mesi di marzo e aprile, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 40 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019.
  5. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con quello relativo all'articolo 222 del presente decreto-legge.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relativa al «Fondo per le esigenze indifferibili».

  Conseguentemente, sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti:

em. 25.033.