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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.25.033.7. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.25.033.7.

  Apportare le seguenti modificazioni al capoverso «Art. 25-bis»:
   al comma 1 sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

  Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rivenienti dal maggior gettito derivante dall'attuazione della seguente disposizione.

   All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60 c.d.s. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione, ovvero circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti».

em. 25.033.