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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.25.033.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.25.033.6.

  Al capoverso «Art. 25-bis», comma 1 sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: 12 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

  Conseguentemente al medesimo capoverso sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede:
   a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, mediante la sostituzione all'articolo 1, comma 591, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, delle parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
   b) quanto a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante le maggiori entrate provenienti dall'attuazione della seguente disposizione:

  All'articolo 93, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati indicati dall'articolo 60 c.d.s. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al P.R.A. e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione, ovvero circolazione del veicolo, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione, e riferita ad altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale possibilità è concessa anche retroattivamente per tutti quei veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti».

em. 25.033.