Al capoverso articolo 238-bis, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:
1-quater. È sospeso fino al 31 dicembre 2021 il versamento dei canoni di concessione e/o subconcessione mineraria o comunque denominati, per le acque minerali destinate all'utilizzo da parte delle aziende termali di cui alla presente legge, previsti dalle leggi regionali in materia, nonché ogni altro pagamento direttamente o indirettamente connesso all'utilizzo delle stesse acque.