Dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:
Art. 2-ter.
1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.