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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.014.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.2.014.1.
inammissibile

  Dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

  1. Al fine di tutelare maggiormente i diritti delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.
(Definizioni)

   1. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.
   2. Le persone affette da sordocecità, così come definite dal comma 1, percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile. Percepiscono altresì in forma unificata anche le eventuali altre prestazioni conseguite rispettivamente per la condizione di sordità civile, di cecità civile e di invalidità civile, erogate dall'istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).
   3. Ai soggetti che al 31 dicembre 2020 risultano già titolari di distinte indennità e prestazioni è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento.
   4. Ai soggetti di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla legislazione vigente.»;
   b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità»; all'ultimo periodo, dopo le parole «cecità civile», sono inserite le seguenti: «, di invalidità civile»;
    2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. La condizione di sordocieco viene riconosciuta al soggetto che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381, di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definite in base alle vigenti normative relative a tutte le rispettive minorazioni civili»;
   c) all'articolo 5, comma 1, sostituire la parola: «possono» con le seguenti: «sono tenute ad».

em. 2.014.