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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.182.1001.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2020  [ apri ]
0.182.1001.1.
inammissibile

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ferma la validità di quanto disposto nei riguardi dei concessionari dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le necessità di un rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni diretti e indiretti derivanti dal l'emergenza COVID-19 a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività con uso di beni del demanio marittimo, le amministrazioni competenti non possono avviare o proseguire riguardo a tali beni i procedimenti amministrativi per la devoluzione di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per il rilascio o l'assegnazione con pubblica evidenza delle aree oggetto di concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. L'utilizzo dei beni oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente da parte degli operatori è confermato dietro pagamento del canone previsto in concessione e impedisce il verificarsi della devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi dell'area è stata disposta in ragione della revoca della concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del concessionario diverso dal mancato pagamento dei canoni di cui all'articolo 1, comma 251, punto 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
   b) dopo il comma 2, inserire i seguenti:
  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio.
  2-ter. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il comma 1, lettera b), punto 2.1) è sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)».
  2-quater. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dai comma 2-quater del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al presente comma, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al primo periodo.
  2-quinquies. Dal 1o gennaio 2021 e fino alla revisione e all'aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non può, comunque, essere inferiore a euro 2.500.
  2-sexies. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i procedimenti pendenti alta data di entrata in vigore della presente disposizione e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati che sono o possono essere oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
   a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

  2-septies. Le disposizioni di cui al comma 2-septies non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nei cinque anni precedenti.
  2-octies. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
   a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
   b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

  2-novies. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 2-novies è presentata entro il 30 settembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
  2-decies. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-novies costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
  2-undecies. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 2-decies sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 2-novies, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. 11 mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.