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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.127.028.23. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.127.028.23.
inammissibile

  Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il contribuente che ha sospeso il pagamento delle rate concordate con Equitalia a seguito della rottamazione del proprio debito con la concessionaria della riscossione, ha diritto ad una proroga del suddetto debito pari al numero delle rate non pagate nel periodo ricompreso tra i mesi di marzo e agosto 2020.
  1-ter. Le rate non pagate vengono automaticamente poste in coda al piano di rateizzazione in essere ed i relativi interessi sono ricalcolati, a carico del contribuente, dalla concessionaria della riscossione che è tenuta ad emettere ed inviare agli interessati i nuovi bollettini entro il mese di dicembre 2020.
  1-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applica a tutti i contribuenti che, entro il 31 agosto 2020, non abbiano provveduto al pagamento delle rate scadute nel periodo di sospensione di cui al comma 1-bis.
  1-quinquies. Il contribuente riprende i pagamenti del proprio piano di rateizzazione a decorrere dal mese di settembre 2020 con i bollettini già in suo possesso.
  1-sexies. All'onere di cui al presente articolo, quantificato in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 265, comma 5 di cui al presente decreto-legge.