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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.127.028.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.127.028.20.
inammissibile

  Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis c.c.» sono aggiunte le seguenti: «o società a responsabilità limitata con capitale sociale pari o inferiore a euro 10.000».
  1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a modificare, anche adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo, il decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto come segue:
   a) all'articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera a);
   b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed» e aggiungere, dopo le parole: «livello di indebitamento», la parola «finanziario»;
   c) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «durante il periodo di rimborso» con le parole: «durante i primi tre anni del periodo di rimborso»;
   d) all'articolo 4, comma 1, sostituire la frase «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario» con la frase: «I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 40.000 per ciascun beneficiario»;
   e) all'articolo 4, comma 2, sostituire il periodo: «L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro» con il seguente: «L'operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 40.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 50.000 euro»;
   f) all'articolo 4, comma 4, sostituire le parole: «sette anni» con le parole: «dieci anni» e sopprimere le parole: «ad accezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata è coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni».