Sostituire i commi da 6-bis a 6-quinquies con i seguenti:
6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della difficoltà da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, è consentita la riprogrammazione delle economie realizzate su interventi infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore, soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.
6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis è consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilità dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere infrastrutturali irrigue.
6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e 6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.