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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 263.08. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
263.08. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 263, aggiungere il seguente:

Art. 263-bis.
(Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, del Regolamento (UE) 2017/2394, può ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi di connettività alle reti internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di tele-comunicazione o, altresì, agli operatori – che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione – la rimozione di iniziative o attività destinate ai consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attività pregiudizievole per i consumatori e poste in violazione del presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi del primo periodo del presente comma, l'Autorità può applicare una sanzione amministrativa sino a 5.000.000 di euro».
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.