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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 238.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
238.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 238, inserire il seguente:

Art. 238-bis.
(Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a sostegno dell'industria nazionale)

  1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e ricerca nel settore della difesa nonché di integrare il sistema della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a sostegno del rilancio e di un più armonico sviluppo dei settori produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, quale Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza.
  2. La scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, anche in deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) primo periodo, relativamente al numero minimo di docenti per la formazione del collegio del dottorato, può emanare bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di un numero di frequentatori non superiore a trentadue unità.
  3. L'offerta formativa della scuola di cui al comma 1 è attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della difesa e da tre esperti di elevata professionalità scelti dal Ministro dell'università e della ricerca. Lo stesso comitato cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula le proposte e i pareri prescritti dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi agli studenti.
  4. Ai componenti del comitato di cui al comma 3 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, la riconfigurazione può assumere carattere di stabilità, mediante il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare da attuarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con i Ministri della difesa e per la pubblica amministrazione, anche per quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti interni.
  6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione organica del personale civile della difesa di cui al quadro 1, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di quattro unità di personale di cui due professori ordinari e due professori associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facoltà assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali del Centro alti studi per la difesa riconfigurato quale scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.
  8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa per l'anno 2021 di euro 587.164,00, per l'anno 2022 di euro 694,112,00, per l'anno 2023 di euro 801.059,00 e, a decorrere dal 2024, di euro 908.007,00. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'efficienza dello strumento militare di cui all'articolo 616 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.