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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 227.18. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
227.18.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. In attuazione dell'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i territori dei parchi nazionali sono considerati zone economiche speciali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, o zone economiche ambientali, di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, in attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, approvata con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 108/2017 del 22 dicembre 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2018, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «Arrestare la perdita di biodiversità», «Garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «Creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
  3-ter. L'efficacia delle misure previste dai commi 3 e 3-bis del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

I Relatori