stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 224.042. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
224.042. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 224, aggiungere i seguenti:

Art. 224-bis.
(Sistema di qualità nazionale benessere animale)

  1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualità alimentare e di sostenibilità economica, sociale ed ambientale dei processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni di benessere e salute degli animali e ridurre le emissioni nell'ambiente, è istituito il «Sistema di qualità nazionale benessere animale», costituito dall'insieme di requisiti di salute e benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme europee e nazionali, in conformità a regole tecniche relative all'intero sistema di gestione del processo allevatoriale degli animali destinati alla produzione alimentare, ivi compresa la gestione delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema è volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti. Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo le rispettive competenze, e adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti conformi, le procedure di armonizzazione e coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità autorizzati alla data di entrata in vigore della presente norma, le misure di vigilanza e controllo, le modalità di utilizzo dei dati disponibili nelle banche dati esistenti, sia nazionali che regionali, operanti nel settore agricolo e sanitario, nonché di tutte le ulteriori informazioni utili alla qualificazione delle stesse banche dati, ivi comprese le modalità di alimentazione ed integrazione dei sistemi in cui sono registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, dei sistemi alimentati dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A questo fine, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato di concerto con il Ministro della salute è istituito e regolamentato un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il regime e le modalità di gestione del Sistema, incluso il ricorso a certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformità al regolamento (UE) n. 765/08, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente Unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto organismo tecnico scientifico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224-ter.
(Sostenibilità delle produzioni agricole)

  1. Al fine di migliorare la sostenibilità delle varie fasi del processo produttivo del settore vitivinicolo, è istituito il sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite con uno specifico Disciplinare di produzione. I requisiti e le norme tecniche che contraddistinguono il Disciplinare di produzione sono aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i più recenti orientamenti in materia di sostenibilità economica, ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalità produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma 2.
  2. Al fine di definire ed aggiornare il Disciplinare di produzione di cui al comma 1, nonché valutare l'impatto delle scelte operate, è istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilità e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. I dati e le informazioni ricavate dal sistema di monitoraggio di cui al comma 2 confluiscono nella Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA) di cui al Regolamento (CE) 1217/2009 che, a questo fine, adegua il relativo sistema di rilevazione, in conformità alla Comunicazione della Commissione europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia «dal produttore al consumatore».
  4. In prima applicazione, il Disciplinare di cui al comma 1 si basa sulle Linee guida nazionali di produzione integrata per la filiera vitivinicola, di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, alle cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi della sostenibilità richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi di certificazione esistenti a livello nazionale.
  5. Il Disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 8 maggio 2014, n. 4890.
  6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al presente articolo, la certificazione della sostenibilità del processo produttivo può essere estesa ad altre filiere agroalimentari.

ident.