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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 200.30. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
200.30. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992.

  Conseguentemente, al comma 8, primo periodo, dopo le parole: ed il personale viaggiante aggiungere le seguenti: nonché per il finanziamento di progetti relativi all'acquisto, anche in leasing, da parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale di biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la mobilità condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei servizi flessibili e di mobilità condivisa con i programmi di esercizio esistenti.