stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 200.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
200.24. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 5, dopo le parole: è effettuata sono inserite le seguenti: senza l'applicazione di penalità;
   a) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
  5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è autorizzato il pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attività di verifica. La relativa erogazione è disposta con cadenza semestrale.
  5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58 e dell'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuata in un'unica soluzione, sulla base delle informazioni già trasmesse dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come determinate ai sensi del comma 1 del presente articolo, e quelle residuate dagli importi di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sulla base delle istanze già presentate dalle aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.