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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 199.1. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
199.1. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), primo periodo sostituire le parole: nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 60 per ogni dipendente con le seguenti: nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni lavoratore;
   b) al comma 1, lettera b), secondo periodo, sopprimere le parole: ed è cumulabile con l'indennità di mancato avviamento (IMA) di cui all'articolo 17, comma 15, della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
   c) al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   «c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio ferroviario portuale attualmente in corso è prorogata di 12 mesi»;
   d) dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. Al fine di sostenere la competitività dei servizi prestati in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:
  « 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le unità di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate, in modo proporzionale, agli uffici periferici a cui fanno capo i principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio».

  8-ter. Al fine di velocizzare gli interventi di digitalizzazione del ciclo di operazioni portuali previsti dall'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti o agli usi commerciali di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a pubbliche amministrazioni o privati, i documenti di trasporto, i nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento cartaceo sia richiesto in forma originale, esso può essere sostituito da idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle autorità richiedenti secondo modalità conformi alle disposizioni vigenti in materia di salvaguardia della salute a seguito dell'emergenza da COVID-19.
  8-quater. Con riguardo alla capogruppo e alle società del gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni del fondo non sia ancora stato emanato il decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 2, le modifiche apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attività lavorativa oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 4.95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.