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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 199.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
199.06. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 199, aggiungere il seguente:

Art. 199-bis.
(Disposizioni in materia di operazioni portuali)

  1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da COVID-19 e di favorire la ripresa delle attività portuali, all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) del comma 4 è abrogata;
   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di svolgimento di operazioni portuali né mediante le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo né tramite il ricorso all'impresa o all'agenzia per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5 dell'articolo 17, la nave è autorizzata a svolgere le operazioni in regime di autoproduzione a condizione che:
   a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;
   b)  sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;
   c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea cauzione. 4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis è rilasciata previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi previsti. Tale autorizzazione non è compresa nel numero massimo di cui al comma 7».

  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotti dal comma 1 del presente articolo, anche relativamente alla determinazione del corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicità dei servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.