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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 183.77. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
183.77. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 210 milioni di euro con le seguenti: 171,5 milioni di euro;
   b) al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché, mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della medesima legge, la dotazione di cui all'articolo 28, comma 1, della legge stessa, limitatamente all'anno 2020;
   c) al comma 11:
    1) alla lettera b), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: provvede aggiungere le seguenti: al rimborso o e aggiungere, infine, i seguenti periodi: L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso con restituzione della somma versata ai soggetti acquirenti alla scadenza del periodo di validità del voucher quando la prestazione dell'artista originariamente programmata venga annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo di validità del voucher. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata;
    2) dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalla data di adozione delle misure di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, in riferimento ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da rendere nei territori interessati dalle misure di contenimento adottate ai sensi del medesimo articolo 3, nonché comunque per i soggetti che dalla medesima data si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   d) dopo il comma 11 inserire i seguenti:
  11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal comma 11, lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «190 milioni».
  11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo per il sostegno alle attività dello spettacolo dal vivo, con una dotazione di 10 milioni di euro nell'anno 2020, destinato alle imprese e agli enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi compresi gli enti in forma cooperativa e associativa, costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano già finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le attività di spettacolo dal vivo messe in scena a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai mancati incassi da biglietteria e alle spese organizzative aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi, nonché dalle prescrizioni e dalle misure di tutela della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto;
   e) al comma 12, sostituire le parole: All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9 e 10 con le seguenti: All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10 e 11-ter.

  Conseguentemente all'articolo 28 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, dopo la parola: agrituristiche aggiungere le seguenti:, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator;
   b) al comma 10, sostituire le parole: 1.424,1 milioni con le seguenti: 1.432,6 milioni.