Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:
Art. 122-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 191, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
b) al comma 204, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
c) dopo il comma 208 è inserito il seguente:
« 208-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 207 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».