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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 122.034. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
122.034.

  Dopo l'articolo 122, aggiungere il seguente:

Art. 122-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 191, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
   b) al comma 204, le parole: «Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.» sono soppresse;
   c) dopo il comma 208 è inserito il seguente:
  « 208-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui ai commi da 184 a 207 possono optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.».

I Relatori