Dopo il capoverso 12-bis, aggiungere il seguente:
12-ter. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono autorizzati a riconoscere ai propri iscritti, laddove previsto dai propri ordinamenti e per tutta la durata di sospensione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'attività libero professionale esercitata in modo esclusivo e permanente, sussidi sostitutivi del reddito previsti in caso di calamità naturali.