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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.27.22.13. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.27.22.13.

  All'emendamento 27.22 al comma 4-bis aggiungere in fine il seguente periodo:
  È altresì garantita una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente persona fisica nei suddetti Fondi, sino ad un importo massimo dell'investimento pari ad euro 100.000 per ogni periodo di imposta ed a condizione che l'investimento medesimo sia mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

em. 27.22.