stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.238.018.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.238.018.9.
inammissibile

  Dopo il capoverso «Art. 238-bis» inserire il seguente:

Art. 238-ter.
(Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale)

  1. Al fine di consentire il rilancio del termalismo italiano, alle aziende termali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero.
  2. Le aziende termali possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. In alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, le aziende termali possono optare per un contributo a fondo perduto per le spese relative ad attività di innovazione, ricerca e sviluppo e di promozione di servizi e di prodotti finalizzate alla valorizzazione del termalismo e del carattere terapeutico delle acque termali nel territorio nazionale e all'estero, fino a una quota massima del 30 per cento delle spese sostenute.
  4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.
  5. Al fine di garantire la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per la promozione dell'innovazione e dello sviluppo termale», con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.