All'articolo 238-bis dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis.1. Al fine di agevolare le prestazioni assistenziali in favore dei soggetti contagiati identificati attraverso le attività di monitoraggio del rischio sanitario, Il Ministro della salute e le regioni promuovono il coinvolgimento delle aziende termali nella definizione di programmi tesi ad offrire azioni terapeutiche e assistenziali per i disturbi delle vie respiratorie attraverso l'utilizzo delle acque minerali e termali.