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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.238.018.11. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.238.018.11.
inammissibile

  Dopo il capoverso «Art. 238-bis» aggiungere il seguente:

Art. 238-ter.
(Misure a favore del settore termale)

  1. Al fine di agevolare la ripresa economica ed il mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende termali è consentito, in deroga alla normativa vigente in materia di assistenza di base alle cure termali, per gli anni 2020, 2021, 2022, l'utilizzo del secondo ciclo di cura termale a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
  2. In via eccezionale, per gli anni 2020 e 2021 le economie di utilizzo del Fondo Sanitario Nazionale destinate al settore termale e ripartite alle regioni, vengono recuperate ed aggiunte alle risorse stanziate per la retribuzione delle prestazioni termali per l'anno successivo.
  3. È consentito alle regioni per gli anni 2020, 2021 e 2022, così come previsto dal comma 1 articolo 4 della legge 24 ottobre 2000 n. 323, procedere ad accreditamenti provvisori, per le strutture termali in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti, per i cicli di riabilitazione motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione cardio respiratoria e per la riabilitazione respiratoria a valere sul budget già definito dal Fondo Sanitario Nazionale e ripartito alle regioni.
  4. Ai sensi del comma 4, articolo 4, della legge 30 ottobre 2000 n. 323 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, di concerto con il Ministero della Salute, l'INAIL e le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del settore termale, istituisce un tavolo tecnico per la predisposizione di un progetto di Termalismo Sociale per la Prevenzione di Malattie Invalidanti a valere sulle risorse destinate dall'articolo 1 comma 419 della legge 145/2018 per gli anni 2020, 2021, 2022.
  5. Per far fronte ad esigenze sanitarie conseguenti alla pandemia da COVID-19, in via eccezionale ed esclusivamente per gli anni 2020,2021 e 2022, sono sospese le disposizioni di cui al comma 25 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724.
  6. Il credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 viene riconosciuto per gli anni 2020 e 2021 per gli investimenti effettuati dalle imprese del settore termale, con un fatturato 2019 da 5 milioni a 100 milioni, su tutto il territorio nazionale nei limiti massimi di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021. Sono agevolabili i nuovi investimenti di cui al presente articolo effettuati dalla entrata in vigore del presente Decreto o, se successiva, dalla approvazione della Commissione Europea della misura agevolativa di cui al presente articolo.
  7. La misura del credito di imposta agevolabile è determinata nell'80 per cento degli investimenti. Tra gli investimenti agevolabili rientrano gli interventi di riqualificazione e ristrutturazione di complessi esistenti, le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti.
  8. I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa per almeno 5 anni. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti di riqualificazione e ristrutturazione degli immobili strumentali per destinazione e già operativi. L'investimento complessivo agevolabile per ciascuna impresa deve essere compreso nel biennio 2020-2021 tra 1 e 10 milioni di euro.
  9. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  10. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  11. Sono applicabili al credito d'imposta di cui al presente articolo le disposizioni sulla cessione dei crediti previste dall'articolo 122. Il credito di imposta è utilizzabile anche ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà anche di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.
  12. Se i beni mobili oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  13. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, verranno emanate disposizioni per 25 l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche vanno effettuate, anche a campione, dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta.