Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:
3-quater. Al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei lavori concernenti progetti già assoggettati a procedure di valutazione di impatto ambientale, all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'efficacia temporale dei provvedimenti di VIA in scadenza nel 2020 è prorogata di anni uno, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di ulteriore proroga da parte dell'autorità competente».