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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.2.014.2. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.2.014.2.
inammissibile

  Dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Riconoscimento della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile)

  1. Al fine di promuovere l'inclusione e la partecipazione alla vita sociale, culturale ed economica e l'abbattimento delle barriere alla comprensione e comunicazione, anche a seguito dell'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2, in favore delle persone sorde di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sordocieche di cui alla legge 24 giugno 2010, n. 107, o con disabilità uditive in genere, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con i princìpi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce la lingua italiana dei segni e la lingua italiana dei segni tattile. Per le finalità di cui al presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti gli interventi e gli ambiti di azione nonché i percorsi formativi specifici atti a potenziare i serviti di interpretariato.

em. 2.014.