Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 13, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«13-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 216, terzo comma, 217 e 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano alle operazioni di finanziamento e garanzia effettuate ai sensi del presente decreto, salvo il caso di dolo.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 127-bis con la seguente: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.