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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.127.028.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.127.028.21.
inammissibile

  Al capoverso «Art. 127-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «13-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, 217 e 218 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo, non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 127-bis con la seguente: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.