Al capoverso Articolo 127-bis, al comma 1, premettere il seguente:
01. Dopo l'articolo 1-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:
Art. 1-quater.
(Esenzioni dai reati fallimentari)
1. Alle operazioni di finanziamento concluse in conformità agli articoli 1 e 1-bis e ai pagamenti effettuate ai sensi dei predetti articoli non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, 217 e 218 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo il caso di dolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai pagamenti e alle operazioni compiuti in operazioni di finanziamento effettuate ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto-legge, nonché ai pagamenti ed alle operazioni compiuti, per le finalità di cui alla medesima disposizione, con impiego delle somme provenienti da tali finanziamenti.
Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo 127-bis con la seguente: Modifiche al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.