stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.122.034.30. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.122.034.30.
inammissibile

  Sostituire le parole: Dopo l'articolo 122 aggiungere il seguente con le seguenti: Dopo l'articolo 122 aggiungere i seguenti:

  Conseguentemente, dopo il capoverso 122-bis, aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Riconoscimento di un credito d'imposta ai sottoscrittori di prestiti obbligazionari emessi dalla Società Sport e Salute S.p.A.)

  1. Al fine di contenere gli effetti economici determinati dall'emergenza sanitaria causata dal COVID-19 in materia di sport, nonché per consentire il raggiungimento degli obiettivi sociali delineati dallo Statuto e dall'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 2002, n. 178, la Società Sport e Salute S.p.A. può reperire sul mercato le somme utili ad assicurare il finanziamento di progetti ad alto potenziale di sviluppo in ambito sportivo e ad elevato impatto valoriale e sociale, attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari con le modalità e le garanzie di cui ai successivi commi.
  2. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A., per le finalità di cui al comma 1, emessi tra la data del 30 giugno 2020 e il 31 dicembre 2021, sono integralmente rimborsati per un valore pari al 101 per cento del loro valore nominale, già comprensivo di interessi.
  3. Il rimborso avverrà secondo le condizioni e i tempi indicati ai sensi dell'articolo 2414, e seguenti, del codice civile. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prestiti obbligazionari che prevedono un diritto del rimborso alle condizioni previste dall'articolo 2411 del codice civile. In tal caso, la percentuale del credito di cui al comma 2 si applica sul valore di rimborso di ciascun titolo obbligazionario.
  4. Alle emissioni di obbligazioni di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 2412 del codice civile.
  5.Per tutto quanto non previsto e derogato espressamente dal presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dagli articoli 2410 e seguenti del codice civile nonché il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  6. I prestiti obbligazionari deliberati dalla Società Sport e Salute S.p.A. non possono determinare un costo complessivo a carico della società superiore a 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi euro 2 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota di finanziamento assegnata per l'anno 2021 alla Sport e Salute S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018 n. 145.