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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.122.034.21. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.122.034.21.
inammissibile

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
   b) dopo il capoverso 122-bis aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Riduzione carico fiscale sulle bevande alcoliche)

  1. A decorrere dal 1o maggio 2020, le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa di cui ai codici NC 2204 21 84, 2204 21 87, 2205, 2206, 2207 e 2208 della nomenclatura delle merci di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1602 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
  2. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari 4.084.000 euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.