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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.122.034.20. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.122.034.20.
inammissibile

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea sostituire le parole: aggiungere il seguente con le seguenti: aggiungere i seguenti;
   b) dopo il capoverso 122-bis, aggiungere il seguente:

Art. 122-ter.
(Ulteriori misure fiscali a sostegno delle imprese)

  1. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2426 del Codice civile e ai principi contabili OIC 16 e OIC 24, i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, possono sospendere la contabilizzazione in conto economico delle quote di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Gli ammortamenti sospesi sono effettuati nell'esercizio finanziario successivo e determinano l'allungamento di un anno del piano di ammortamento iniziale delle predette immobilizzazioni.
  2. Alle quote di ammortamento sospese di cui al comma precedente, non si applicano gli articoli 102, 102-bis e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.
  4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto-legge.