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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.1.101.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 03/07/2020  [ apri ]
0.1.101.6.
inammissibile

  Sostituire le parole: Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con le seguenti: apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Ai fini del potenziamento dei posti letti necessari alla gestione dell'emergenza sanitaria in atto, e nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabiliscono le modalità di remunerazione dei posti letto e degli spazi eventualmente messi a disposizione dalle strutture private, accreditate e non, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
  3-ter. La remunerazione deve tenere conto dei posti letto messi a disposizione dalle suddette strutture sanitarie, anche sulla base di tre distinti setting assistenziali:
   a) pazienti COVID-19 di grado medio in ricovero ordinario;
   b) pazienti COVID-19 paucisintomatici di grado lieve;
   c) pazienti COVID-19 ospedalizzati e clinicamente guariti ma che necessitano di un ulteriore periodo di degenza ospedaliera a basso impatto assistenziale;
   d) pazienti non COVID-19 al momento degenti presso strutture pubbliche.

  3-quater. Per quanto riguarda le strutture private accreditate che hanno dato disponibilità di posti letto finalizzati al ricovero dei pazienti e alla gestione dell'emergenza, la remunerazione mensile minima è pari ad una percentuale di un dodicesimo del budget assegnato alla specifica struttura dalle disposizioni regionali vigenti, che viene riconosciuto a prescindere dal valore della reale produzione. La remunerazione di cui al presente comma, deve comunque tenere conto dei setting assistenziali di cui al comma 3-ter nonché parametrata in base ai giorni di degenza e ai costi sostenuti e documentati di dispositivi e farmaci.
  3-quinquies. Ai fini della remunerazione di cui ai commi 3-ter e 3-quater, le strutture private non devono aver attivato procedure di licenziamento di personale né aver presentato richiesta di accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto.
   b) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

em. 1.101.