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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 121.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2020  [ apri ]
121.16. (nuova formulazione)
approvato

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la rubrica con la seguente: Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni fiscali;
   b) al comma 1:
    1) dopo la parola: detrazione inserire la seguente: spettante;
    2) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
    3) sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»;
   c) dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
   d) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: comma 219 con le seguenti: commi 219 e 220;
   e) al comma 3:
    1) al primo periodo sopprimere la parola: «anche»;
    2) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
   f) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: allo sconto praticato o al credito ricevuto con le seguenti: al credito di imposta;
   g) al comma 7, dopo le parole: in vigore inserire le seguenti: della legge di conversione e aggiungere, in fine, le parole:, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.