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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 114.06. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/07/2020  [ apri ]
114.06.
approvato

  Dopo l'articolo 114, aggiungere il seguente:

Art. 114-bis.
(Enti in riequilibrio. Sospensione di termini)

  1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19, decorre dal 1o gennaio 2021.
  2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020, prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata nell'ambito della verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.