Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica. A tale fine la dotazione del Fondo sanitario nazionale è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente:
al comma 4 sostituire le parole: pari a 150 milioni di euro con le seguenti: pari a 155 milioni di euro;
all'articolo 265, comma 5, sostituire le parole: di 800 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: di 795 milioni di euro per l'anno 2020.