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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.68.137.90. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2500

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2020  [ apri ]
0.68.137.90.
(inammissibile limitatamente al numero 1 e al numero 3)

  Nella parte consequenziale, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) all'articolo 265, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli importi indicati nel predetto Allegato 1 sono al netto degli effetti derivanti sui saldi del bilancio dello Stato dall'evoluzione del quadro macroeconomico e finanziario, previsto nel Documento di economia e finanza 2020, che saranno aggiornati con il provvedimento di assestamento al bilancio dello Stato per il corrente anno finanziario»;
    2) sostituire il comma 8 con il seguente:
  «8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal presente decreto, sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato limitatamente all'esercizio finanziario in corso, in deroga all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sentiti i Ministri competenti, ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, anche mediante versamento all'entrata e successiva riassegnazione alla spesa di somme gestite su conti di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di cui al primo periodo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. La proposta di variazione di bilancio è trasmessa alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che si esprimono secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 17, comma 12-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta in ogni caso fermo quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 126 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dal comma 9. Qualora le rimodulazioni si riferiscano ad esercizi successivi, alle stesse si provvede con la legge di bilancio.»;
    3) sostituire il comma 11 con il seguente:
  «11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione europea o dalle sue istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da COVID-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
   a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di prestiti;
   b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a “Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” quanto alle risorse versate a titolo di contributo.».

em. 68.137.