Nella parte consequenziale, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 84 dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
«14-bis. Le indennità, i bonus e i contributi straordinari a fondo perduto riconosciuti a imprese, lavoratori autonomi e professionisti nel corso del 2020, da parte delle regioni nell'ambito di misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo a fondo perduto riconosciuto dalle regioni a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19 non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.».