Nella parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) dopo l'articolo 70-bis, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di NASPI)
1. Le prestazioni previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22 sono riconosciute ai lavoratori con contratto part time ciclico di aziende operanti nelle mense e nei servizi di pulizia in ambito scolastico, per il periodo legato alla sospensione annuale del ciclo scolastico stesso, anche in costanza di rapporto di lavoro e che abbiano fruito, all'atto della sospensione, dei trattamenti dell'assegno ordinario emergenza COVID-19.