Nella parte consequenziale, alla lettera a), capoverso Art. 70-bis, comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: I predetti periodi di fruizione dei trattamenti di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, pari complessivamente a 18 settimane, devono intendersi ulteriormente estensibili, fino a concorrenza degli oneri, qualora siano stati utilizzati per una riduzione parziale dell'orario di lavoro.