Nella parte conseguenziale alla lettera a) premettere la seguente:
0a) all'articolo 43, apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «non inferiore a 250» con le seguenti: «non inferiore a 100»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, per le imprese che intendono avvalersi della possibilità offerta dal comma 4, lettera c), il Fondo di cui al presente articolo adotta le stesse modalità di gestione e di funzionamento del Fondo di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 52 e successive modificazioni».